Art. 1
In vigore dal 13 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
.
I ruoli tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere, di cui alle tabelle C e D annesse al regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sono costituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle C e D, annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;868#art-1