Art. 5
In vigore dal 13 lug 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TREMELLONI - EINAUDI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 129. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;868#art-5