Art. 3
In vigore dal 13 lug 1948
I posti disponibili, alla prima attuazione del presente decreto, nel grado 9° dei ruoli di gruppo B di cui alle annesse tabelle C e D sono conferiti con i criteri e nel termine indicati nell' del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248, ed il periodo di anzianità stabilito per le promozioni al predetto grado è ridotto di un anno e mezzo.
La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;868#art-3