Art. 1

Art. 1

1 / 5
In vigore dal 13 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . I ruoli tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere, di cui alle tabelle C e D annesse al regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sono costituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle C e D, annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;868#art-1