Art. 7

In vigore dal 13 nov 1948
Dei pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto l'Intendenza di finanza dà immediata comunicazione al Ministero del tesoro e alle Amministrazioni statali debitrici che, in sede di regolazione delle forniture, prestazioni e servizi, curano il recupero delle anticipazioni in conformità a quanto è disposto in base al secondo comma dell' e dell' del presente decreto.
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