Art. 11

In vigore dal 13 nov 1948
La durata di applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365; 10 agosto 1945, n. 526, e delle varianti loro apportate dal presente decreto è determinata, a tutti gli effetti, sino a tutto il 31 dicembre 1948. L'applicazione delle varianti apportate dal presente decreto ai decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, è estesa anche alle determinazioni interministeriali provvisoriamente adottate per ragioni di urgenza, prima della pubblicazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1306#art-11

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