Art. 6

In vigore dal 13 nov 1948
Il pagamento delle anticipazioni sarà effettuato dalle Intendenze di finanza con ordinativi su ordini di accreditamento emessi a favore delle Intendenze medesime. Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni. L'Intendenza di finanza curerà di controllare che l'impiego delle anticipazioni avvenga secondo i fini per i quali vennero concesse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1306#art-6

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