Art. 4

In vigore dal 13 nov 1948
Le anticipazioni, a favore delle aziende nelle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale abbia una partecipazione, possono essere effettuate per tramite dell'Istituto medesimo, in base a dichiarazioni impegnative dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale invece che a norma delle prescrizioni dell' del presente decreto.
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