Art. 4
In vigore dal 29 lug 1948
I direttori che siano stati collocati fuori ruolo ai sensi del secondo comma del precedente articolo sono tenuti a svolgere attività scientifica, secondo le modalità da determinarsi dal Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;980#art-4