Art. 1
In vigore dal 29 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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L'ultimo comma dell'art. 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è modificato come segue:
"I direttori ordinari conseguono la promozione al grado quinto al compimento del quinto anno di anzianità nel grado sesto e la promozione al grado quarto al compimento del quarto anno di anzianità nel grado quinto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;980#art-1