Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . L'ultimo comma dell'art. 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è modificato come segue: "I direttori ordinari conseguono la promozione al grado quinto al compimento del quinto anno di anzianità nel grado sesto e la promozione al grado quarto al compimento del quarto anno di anzianità nel grado quinto".
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