Art. 2
In vigore dal 29 lug 1948
Fermo rimanendo il numero dei posti dei direttori ordinari e straordinari degli Istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella VII annessa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, non più di due direttori ordinari di 1ª classe, i quali abbiano maturato in tale classe almeno quattro anni di effettivo servizio, sono assegnati al grado 3° dell'ordinamento gerarchico, secondo l'ordine di anzianità acquisito nel grado 4°.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;980#art-2