Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 29 lug 1948
I direttori che siano stati collocati fuori ruolo ai sensi del secondo comma del precedente articolo sono tenuti a svolgere attività scientifica, secondo le modalità da determinarsi dal Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;980#art-4