Art. 6

In vigore dal 25 lug 1948
Qualora la nomina a suo tempo conferita dal Governo militare alleato si riferisca ad insegnamento non compreso tra quelli previsti dal vigente ordinamento didattico, stabilisce il Ministro, su proposta della Facoltà interessata e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a quale disciplina prevista, dall'ordinamento medesimo l'insegnamento predetto sia da considerare equipollente, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 261. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;861#art-6

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