Art. 1

In vigore dal 25 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Le nomine a professore straordinario e ordinario, disposte dal Governo militare alleato nei confronti di persone che non trovavansi incluse in terne all'epoca valide, di vincitori di concorsi universitari espletati ai sensi degli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, si intendono conferite, entro i limiti di tempo di cui ai successivi articoli del presente decreto, a titolo di incarico delle funzioni di straordinario per le cattedre rispettivamente ricoperte. Ai predetti professori è attribuita una retribuzione mensile, a carico dello Stato, pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale e degli assegni di qualsiasi natura, previsti per i professori straordinari. I detti docenti partecipano alle adunanze del Corpo accademico nonché dei Consigli dei professori delle rispettive Facoltà, semprechè non debbansi adottare deliberazioni concernenti i modi per provvedere a posti di ruolo vacanti ovvero la nomina ad ordinario di professori straordinari.
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