Art. 4

In vigore dal 20 giu 1950
I docenti, di cui al precedente , che non si presentino ai concorsi di cui al primo comma dell', ovvero che, pur partecipandovi, non risultino vincitori o che, in seguito al procedimento di cui al secondo comma dell', non siano dichiarati idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato , nella seconda ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi, e, nella terza, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;861#art-4

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