Art. 2
In vigore dal 20 giu 1950
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta delle Facoltà interessate, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione è autorizzato ad indire concorsi pubblici per le cattedre cui si trovano in atto assegnati i docenti di cui al precedente articolo.
Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione di cinque membri eletti dalle Facoltà universitarie secondo la procedura prevista dall' del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, ai fini ed ai sensi dell'art. 78, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti che in rapporto ai concorsi stessi sono attribuiti, ai docenti interessati, dal presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;861#art-2