Art. 1
In vigore dal 22 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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Il contributo annuo dello Stato, a favore della Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è elevato da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;836#art-1