Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . Il contributo annuo dello Stato, a favore della Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è elevato da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-1948.
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