Art. 2

In vigore dal 22 lug 1948
Per l'esercizio finanziario 1947-1948 è concesso, a favore della predetta Casa militare, un contributo straordinario di L. 1.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;836#art-2

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Art. 2 Aumento del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario alla Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate. — Testo vigente | Portale Normativo