Art. 2
In vigore dal 22 lug 1948
Per l'esercizio finanziario 1947-1948 è concesso, a favore della predetta Casa militare, un contributo straordinario di L. 1.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;836#art-2