Art. 3

In vigore dal 22 lug 1948
La maggior spesa derivante dall'applicazione dei precedenti verrà fronteggiata con equivalenti riduzioni compensative su altri capitoli dello stato di previsione della spesa dell'indicato Ministero della difesa per il medesimo esercizio 1947-1948. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 60. - FRASCA
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