Art. 1

In vigore dal 7 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948; . L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita, nella seguente misura mensile lorda: Gradi Celibi Ammogliati Maggiore generale ispettore....... L. 12.800 L. 17.100 Colonnelli........................ " 11.200 " 14.900 Tenenti colonnelli................ " 10.100 " 13.400 Maggiori.......................... " 9.300 " 12.400 Capitani.......................... " 5.800 " 10.000 Tenenti e sottotenenti............ " 5.300 " 9.250
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;824#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo