Art. 3

In vigore dal 7 lug 1948
Per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura la misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza è ridotta: di un quarto per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e non di servizio; di un ottavo per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;824#art-3

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