Art. 2

In vigore dal 9 dic 1951
L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è stabilita nella seguente misura lorda mensile: Gradi Celibi Ammogliati Marescialli di 1ª classe.......... L. 4.600 L. 8.050 Marescialli di 2ª classe.......... " 4.400 " 7.700 Marescialli di 3ª classe.......... " 4.300 " 7.500 Brigadieri........................ " 2.350 " 3.900 Vicebrigadieri.................... " 2.200 " 3.650 Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennità medesima è stabilita in lire 1200 nette mensili.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;824#art-2

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