Art. 2
In vigore dal 9 dic 1951
L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è stabilita nella seguente misura lorda mensile:
Gradi Celibi Ammogliati
Marescialli di 1ª classe.......... L. 4.600 L. 8.050
Marescialli di 2ª classe.......... " 4.400 " 7.700
Marescialli di 3ª classe.......... " 4.300 " 7.500
Brigadieri........................ " 2.350 " 3.900
Vicebrigadieri.................... " 2.200 " 3.650
Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennità medesima è stabilita in lire 1200 nette mensili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;824#art-2