Art. 1
1 / 5In vigore dal 7 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
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L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita, nella seguente misura mensile lorda:
Gradi Celibi Ammogliati
Maggiore generale ispettore....... L. 12.800 L. 17.100
Colonnelli........................ " 11.200 " 14.900
Tenenti colonnelli................ " 10.100 " 13.400
Maggiori.......................... " 9.300 " 12.400
Capitani.......................... " 5.800 " 10.000
Tenenti e sottotenenti............ " 5.300 " 9.250
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;824#art-1