Art. 1
In vigore dal 20 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, appartenenti ai ruoli di cui all' della legge 9 maggio 1940, n. 370, i limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, numero 369, e dalla tabella n. 1 annessa alla legge stessa, sono modificati come segue:
colonnelli: anni 56;
tenenti colonnelli: anni 54;
maggiori: anni 52.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;727#art-1