Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, appartenenti ai ruoli di cui all' della legge 9 maggio 1940, n. 370, i limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, numero 369, e dalla tabella n. 1 annessa alla legge stessa, sono modificati come segue: colonnelli: anni 56; tenenti colonnelli: anni 54; maggiori: anni 52.
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