Art. 2

In vigore dal 19 feb 1952
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 GENNAIO 1951, N. 7

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 1951, n. 1638 ha disposto (con l'art. 6) che "L'abrogazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, disposta dall'art. 2 dalla legge 9 gennaio 1951, n. 7, ha effetto dal 1 gennaio 1951."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;727#art-2

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