Art. 3
In vigore dal 20 giu 1948
Per gli anni 1948, 1949, 1950 il numero delle promozioni da effettuare semestralmente ai gradi di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di generale di brigata non può essere inferiore, rispettivamente, a due al grado di generale di corpo d'armata, a quattro al grado di generale di divisione e ad undici al grado di generale di brigata, purchè l'eventuale eccedenza agli organici previsti per i predetti gradi dall' del decreto legislativo 20 grualo 1948, n. 45, non superi complessivamente il numero di dodici uniti.
Nel caso tale eccedenza superi le dodici unità, il numero complessivo di diciassette promozioni semestrali, da effettuare ai sensi del comma precedente, sarà ridotto, a partire da quelle rispettivamente assegnate ai gradi più elevati, di quanto necessario affinché l'eccedenza stessa sia contenuta nelle predette dodici uniti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;727#art-3