Art. 3

In vigore dal 23 ago 2005
Oltre il presidente ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti rappresentanti rispettivamente: due il Ministero degli affari esteri; uno il Ministero dell'interno; uno il Ministero del tesoro; quattro il Ministero dell'agricoltura e foreste; uno il Ministero dell'industria e commercio; uno il Ministero del commercio con l'estero; uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; tre l'Alto Commissariato per l'alimentazione; uno il Comitato interministeriale per la ricostruzione; uno l'Istituto per il commercio con l'estero; uno l'Istituto centrale di statistica; uno l'Istituto di economia agraria; uno l'Istituto della nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche; uno l'Istituto agronomico per l'Africa italiana. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, provvede alla nomina dei rappresentanti suddetti, in base a designazione delle rispettive Amministrazioni. Il segretario generale, di cui all', è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1182#art-3

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