Art. 1

In vigore dal 12 ott 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . È costituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed eventualmente con altri analoghi Istituti internazionali. Al Comitato spetta di curare il coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati, nelle loro relazioni con gli Istituti predetti, e di esprimere avviso sui provvedimenti da emanarsi, che interessino l'agricoltura e l'alimentazione e che ad esso vengano sottoposti. Qualsiasi altro provvedimento da emanarsi concernente le materie predette e non sottoposte all'avviso del Comitato, deve tuttavia essere a questo comunicato, per il tramite del suo Segretariato a scopo informativo e di studio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1182#art-1

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