Art. 2
In vigore dal 23 ago 2005
Presidente del Comitato è il Ministro per l'agricoltura e le foreste, vice presidente è l'Alto Commissario per l'alimentazione.
Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.
I membri del Comitato di cui all', i membri della Giunta di cui all', i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all' durano in carica cinque anni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1182#art-2