Art. 3
3 / 7In vigore dal 23 ago 2005
Oltre il presidente ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti rappresentanti rispettivamente:
due il Ministero degli affari esteri;
uno il Ministero dell'interno;
uno il Ministero del tesoro;
quattro il Ministero dell'agricoltura e foreste;
uno il Ministero dell'industria e commercio;
uno il Ministero del commercio con l'estero;
uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
tre l'Alto Commissariato per l'alimentazione;
uno il Comitato interministeriale per la ricostruzione;
uno l'Istituto per il commercio con l'estero;
uno l'Istituto centrale di statistica;
uno l'Istituto di economia agraria;
uno l'Istituto della nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche;
uno l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, provvede alla nomina dei rappresentanti suddetti, in base a designazione delle rispettive Amministrazioni.
Il segretario generale, di cui all', è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1182#art-3