Art. 14
In vigore dal 27 ago 1948
L'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue:
"A decorrere dal 1 maggio 1947 le tariffe A, B, C e D allegate al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, e relative alle tasse automobilistiche, sono sostituite rispettivamente dalle tariffe A, B, C e D allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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