Art. 15

In vigore dal 27 ago 1948
Il secondo comma dell'art. 28 del precitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue: "Quelle degli hanno effetto dal 1 gennaio 1947; quelle degli articoli 19 e 21 hanno effetto dal 1 maggio 1947".
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