Art. 18

In vigore dal 27 ago 1948
Le disposizioni dei precedenti si applicano con decorrenza dal 1 maggio 1948;peraltro nella prima applicazione del presente decreto il pagamento delle tasse previste dagli può essere effettuato non oltre il 15 ottobre 1948. Nei riguardi delle tasse eventualmente corrisposte in via anticipata nel mese di aprile 1948, con decorrenza dal successivo 1 maggio, si farà luogo a rimborso o a recupero della differenza risultante dall'applicazione delle nuove tariffe. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - SCELBA - TUPINI - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 37. - FRASCA
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