Art. 9
In vigore dal 27 ago 1948
Per gli autoveicoli legittimamente in circolazione, il pagamento della tassa può essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi indicati alle lettere a), b) e c) del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058#art-9