Art. 5
In vigore dal 27 ago 1948
Sono abrogati, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell' del regio decreto-legge 22 maggio 1942, n. 772, nonché l' del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, relativi all'obbligo del deposito cauzionale per gli autoveicoli industriali.
I depositi effettuati ai sensi delle predette disposizioni saranno rimborsati dalle intendenze di finanza a richiesta degli interessati, i quali dovranno all'uopo esibire la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058#art-5