Art. 1
In vigore dal 10 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;
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Le indennità mensili previste dagli delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dall' della legge 3 giugno 1940, n. 720, e, nei loro primi commi, rispettivamente, dagli del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244, sono aumentate come segue:
A. - Indennità di aeronavigazione e di pilotaggio normale:
1) da lire 985 a lire 3000;
2) da lire 1060 o 1140 a lire 3250 o 3500.
B. - Indennità supplementare di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali:
da lire 695 a lire 2100;
da lire 310 a lire 950.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;847#art-1