Art. 6
In vigore dal 10 lug 1948
L'art. 12 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Al personale civile, agli operai, nonché ai militari non compresi nei precedenti articoli, che compiono, nell'interesse del servizio, voli comandati dai competenti enti aeronautici, spettano, per ogni singolo volo, le indennità previste dalla seguente tabella:
Indennità Durata del volo per ogni volo lire
Per voli di durata inferiore a 1 ora.................. 100
Per voli di durata uguale o superiore a 1 ora, ma in-
feriore a 2 ore..................................... 200
Per voli di durata uguale o superiore a 2 ore, ma in-
feriore a 3 ore..................................... 300
Per voli di durata uguale o superiore a 3 ore, ma in-
feriore a 4 ore..................................... 400
Per voli di durata uguale o superiore a 4 ore......... 500
Agli effetti della corresponsione di tale indennità, i voli compiuti nella stessa giornata sono considerati come unico volo avente durata uguale alla loro somma.
L'importo della indennità in oggetto non può essere superiore, in ogni mese, alla somma di L. 750.
Qualora il volo non risultasse giustificato da veri e propri motivi di servizio, l'importo della relativa indennità, corrisposta all'interessato, viene addebitata all'autorità che ha ordinato il volo, salvo maggiori addebiti per logorio e consumo di materiale.
La suddetta indennità è cumulabile con qualsiasi altra, eccetto che con quella di aeronavigazione, prevista dall', con quella di pilotaggio, prevista dall' per i sottufficiali piloti e dall' per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi dell'Accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 9 per gli ufficiali medici e del genio aeronautico, dall'art. 10 per gli ufficiali naviganti passati nel ruolo servizi e dall'art. 11 per gli ufficiali e sottufficiali specialisti aventi obbligo continuativo di volo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;847#art-6