Art. 2
In vigore dal 10 lug 1948
Le indennità mensili previste dall' delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto - legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertita, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall' della legge 3 giugno 1940, n. 720, sono aumentate come segue:
da lire 310 a lire 950;
da lire 580 a lire 3000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;847#art-2