Art. 1

Art. 1

1 / 8
In vigore dal 10 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948; . Le indennità mensili previste dagli delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dall' della legge 3 giugno 1940, n. 720, e, nei loro primi commi, rispettivamente, dagli del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244, sono aumentate come segue: A. - Indennità di aeronavigazione e di pilotaggio normale: 1) da lire 985 a lire 3000; 2) da lire 1060 o 1140 a lire 3250 o 3500. B. - Indennità supplementare di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali: da lire 695 a lire 2100; da lire 310 a lire 950.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;847#art-1