Art. 2

In vigore dal 16 giu 1948
I datori di lavoro debbono altresì concedere il periodo feriale previsto dall', a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta. La disposizione di cui al precedente comma tuttavia non si applica: a) ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; b) ai personale addetto ai servizi pubblici anche se gestiti da aziende private; c) al personale addetto ai servizi di pubblica utilità; d) ai dipendenti da aziende commerciali ed artigianali in genere, di credito e dell'assicurazione e servizi tributari appaltati, di pubblici spettacoli; e) ai lavoratori addetti ad attività che non possono subire interruzioni per esigenze tecniche o per caratteristiche di svolgimento continuativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;690#art-2

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