Art. 2
2 / 4In vigore dal 16 giu 1948
I datori di lavoro debbono altresì concedere il periodo feriale previsto dall', a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta.
La disposizione di cui al precedente comma tuttavia non si applica:
a) ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;
b) ai personale addetto ai servizi pubblici anche se gestiti da aziende private;
c) al personale addetto ai servizi di pubblica utilità;
d) ai dipendenti da aziende commerciali ed artigianali in genere, di credito e dell'assicurazione e servizi tributari appaltati, di pubblici spettacoli;
e) ai lavoratori addetti ad attività che non possono subire interruzioni per esigenze tecniche o per caratteristiche di svolgimento continuativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;690#art-2