Art. 1
In vigore dal 16 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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In occasione delle elezioni politiche indette per il giorno 18 aprile 1948, le Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere pubbliche funzioni connesse con lo svolgimento delle operazioni elettorali, tre giorni di ferie retribuite, dal 19 al 21 aprile 1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;690#art-1