DECRETO LEGISLATIVO·n. 690·3 maggio 1948
Concessione di tre giorni di ferie retribuite al lavoratori chiamati ad adempiere pubbliche funzioni in occasione delle elezioni politiche indette per il 18 aprile 1948.
Vigente dal 7 febbraio 1953 4 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2I datori di lavoro debbono altresì concedere il periodo feriale previsto dall'art. 1, a tu
Art. 3I giorni di ferie per i lavoratori previsti nel precedente articolo sono detratti dal prim
Art. 4Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic