Art. 1

In vigore dal 19 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di troppa della Marina e dell'Aeronautica, che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato, sono annullati se il loro importo non superi le L. 100 e sempre quando l'Amministrazione non abbia modo di rivalersi sugli averi e sul vestiario dei militari stessi. Per i debiti di importo superiore a detto limite l'Amministrazione provvede al ricupero.
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