Art. 2
In vigore dal 19 giu 1948
Nei casi per i quali sia riconosciuta l'impossibilità del ricupero dei debiti d'importo superiore a L. 1000, l'autorità che ha in amministrazione il militare, giustifica tale impossibilità con la produzione di un certificato di nullatenenza rilasciato dal sindaco del Comune di domicilio o di analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.
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