Art. 4

In vigore dal 19 giu 1948
L'annullamento dei crediti inesigibili di cui alla lettera b) del precedente art. 33 è disposto dal Ministro. Alla line di ogni esercizio finanziario il Ministero comunica alla Corte dei conti, per il visto e la registrazione, il decreto approvante l'elenco dei debiti annullati.
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