Art. 1
1 / 6In vigore dal 19 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di troppa della Marina e dell'Aeronautica, che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato, sono annullati se il loro importo non superi le L. 100 e sempre quando l'Amministrazione non abbia modo di rivalersi sugli averi e sul vestiario dei militari stessi.
Per i debiti di importo superiore a detto limite l'Amministrazione provvede al ricupero.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;715#art-1